Legge 27 dicembre 1983, n. 730 Art. 23
TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Il termine di cui all' articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251 , e' differito al 1 gennaio 1985.
TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Il termine di cui all' articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251 , e' differito al 1 gennaio 1985.