Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 3
TITOLO I MODIFICHE AL LIBRO SESTO DEL CODICE CIVILE ED ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Il primo comma dell'articolo 2664 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale".
Nota all'art. 3: - Il testo dell' art. 2664 del codice civile (Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota), come risultante a seguito della sostituzione del primo comma operata dall'art. 3 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni tino degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale. Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate".
Verweist auf
- Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 2664