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Legge 27 febbraio 1985, n. 52 · Legge 27 febbraio 1985, n. 52 — Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari

Legge 27 febbraio 1985, n. 52 Art. 4

TITOLO I MODIFICHE AL LIBRO SESTO DEL CODICE CIVILE ED ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'articolo 2673 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge".

Nota all'art. 4: - Il testo dell' art. 2673 del codice civile (Obblighi del conservatore), come risultante a seguito della sostituzione del secondo comma operata dall'art. 4 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna. Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge. Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio".