Legge 29 maggio 1985, n. 294 Art. 2
Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato. Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'.
Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato. Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'.