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Legge 29 maggio 1985, n. 294 · Legge 29 maggio 1985, n. 294 — Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attivita' di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi

Legge 29 maggio 1985, n. 294 Art. 2

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Le spese per la rimozione o il disinnesco o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato. Il proprietario degli immobili bonificati non e' tenuto al pagamento di risarcimento o indennita'.