Legge 13 giugno 1985, n. 296 Art. 10
Titolo III ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PRESSO ALTRI STATI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA DA PARTE DI OSTETRICHE DI CITTADINANZA ITALIANA
Le ostetriche di cittadinanza italiana che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunita' economica europea possono, a domanda, conservare l'iscrizione nel collegio provinciale di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo del collegio delle ostetriche di Roma.