Legge 13 giugno 1985, n. 296 Art. 11
Titolo III ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PRESSO ALTRI STATI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA DA PARTE DI OSTETRICHE DI CITTADINANZA ITALIANA
Le autorita' che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di ostetrica in un altro Stato membro della CEE sono tenute a confermarne l'autenticita' a richiesta del Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita', per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire entro breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali. A tal fine i collegi delle ostetriche devono dare comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.