Legge 13 giugno 1985, n. 296 Art. 12
Titolo IV NORME FINALI E TRANSITORIE
I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originario dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento e' stato fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.