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Legge 13 giugno 1985, n. 296 · Legge 13 giugno 1985, n. 296 — Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea

Legge 13 giugno 1985, n. 296 Art. 4

Titolo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

In KraftAmtlicher Text

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni alle ostetriche di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , e successive modificazioni.

Nota all' art. 4: Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , reca "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse". Ivi si prevede che in ogni provincia e' costituito il collegio delle ostetriche, che ha un albo permanente, in cui sono iscritte le ostetriche residenti nella provincia (articoli 1 e 7). I collegi provinciali sono riuniti in Federazione nazionale il cui comitato centrale esercita il potere disciplinare nei confronti delle ostetriche (art. 15). Le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento sono disciplinati dal regolamento esecutivo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 (articoli 38 - 52 del regolamento).