Legge 13 giugno 1985, n. 296 Art. 5
Titolo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO
Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione. A tal fine il collegio delle ostetriche da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidano sull'esercizio professionale. Le informazioni sono coperte dal segreto.