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Legge 13 giugno 1985, n. 296 · Legge 13 giugno 1985, n. 296 — Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea

Legge 13 giugno 1985, n. 296 Art. 5

Titolo I DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione. A tal fine il collegio delle ostetriche da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidano sull'esercizio professionale. Le informazioni sono coperte dal segreto.