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Legge 24 luglio 1985, n. 409 · Legge 24 luglio 1985, n. 409 — Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee

Legge 24 luglio 1985, n. 409 Art. 7

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

In KraftAmtlicher Text

Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che esercitano una attivita' professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, definita al precedente articolo 2. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, e' riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione. L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione in conformita' delle direttive comunitarie.