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Legge 24 luglio 1985, n. 409 · Legge 24 luglio 1985, n. 409 — Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee

Legge 24 luglio 1985, n. 409 Art. 8

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI STABILIMENTO

In KraftAmtlicher Text

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti: a) uno dei titoli previsti dall'allegato B in originale o in copia autentica; b) un certificato di buona condotta, ovvero un certificato di moralita' e di onorabilita', o equipollente, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza; qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, l'interessato deve presentare un estratto del casellario giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso. Qualora l'interessato chieda anche il riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovra' presentare uno dei titoli previsti dall'allegato C, in originale o copia autentica. La documentazione di cui alla predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di piu' di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.