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Legge 5 dicembre 1988, n. 521 · Legge 5 dicembre 1988, n. 521 — Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Legge 5 dicembre 1988, n. 521 Art. 5

CAPO I MISURE DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

In KraftAmtlicher Text

(Stipulazione dei contratti e delle convenzioni).

1. I contratti e le convenzioni relativi ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture inerenti all'attuazione del piano di cui all'articolo 1, esclusi quelli relativi ad acquisto di immobili, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandate generale della guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo; dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo forestale dello Stato.

2. Detti contratti e convenzioni sono aprrovati con decreto del Ministro dell'interno.