Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 5 dicembre 1988, n. 521 · Legge 5 dicembre 1988, n. 521 — Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Legge 5 dicembre 1988, n. 521 Art. 6

CAPO I MISURE DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

In KraftAmtlicher Text

(Poligoni di tiro).

1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765 , e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 , come modificata dall' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'articolo 1, purche' i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'articolo 1.

2. L'agibilita' delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.

Note all' art. 6: - La legge n. 765/1967 concerne: "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150". - La legge n. 10/1977 concerne: "Norme per la edificabilita' dei suoli". - La legge n. 47/1985 concerne: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie". Il testo vigente del relativo art. 20 e' il seguente: "Art. 20 (Sanzioni penali). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della concessione. Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all' art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ".