Legge 7 febbraio 1990, n. 19 Art. 3
1. L' articolo 118 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). - Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono".
Verweist auf
- Legge 7 febbraio 1990, n. 19 Art. 118