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Legge 7 febbraio 1990, n. 19 · Legge 7 febbraio 1990, n. 19 — Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

Legge 7 febbraio 1990, n. 19 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 166 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 166 (Effetti della sospensione). - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa".