Legge 29 dicembre 1990, n. 422 Art. 3Nuovi importi degli assegni per cumulo d'infermita'
1. A decorrere dal 1 maggio 1990 gli importi annui dell'assegno per cumulo di infermita' in atto previsti dalla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato II alla presente legge.
Nota all'art. 3: - Per il titolo della legge n. 656/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.