Legge 29 dicembre 1990, n. 422 Art. 4Estensione dei miglioramenti economici ai grandi invalidi per servizio
1. Ai sensi della legge 29 gennaio 1987, n. 13 , i miglioramenti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge a favore dei grandi invalidi di guerra, si applicano agli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonche' alle categorie dei dipendenti civili dello Stato.
Nota all' art. 4: - La legge n. 13/1987 reca: "Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra".