Legge 29 dicembre 1990, n. 422 Art. 5Nuovi importi dei trattamenti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti
1. A decorrere dal 1 maggio 1990, gli importi dei trattamenti base annui in atto spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti, di cui rispettivamente alla tabella C e alla tabella G, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituite dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato III alla presente legge.
Nota all'art. 5: - Per il titolo della legge n. 656/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.