Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 19Apolidi, rifugiati e persone con piu' cittadinanze
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa e' apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha piu' cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento piu' stretto. Se tra le cittadinanze vi e' quella italiana, questa prevale.