Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 20Capacita' giuridica delle persone fisiche
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO II CAPACITA' E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE
1. La capacita' giuridica delle persone fisiche e' regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacita', prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.