Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 27Condizioni per contrarre matrimonio
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO IV RAPPORTI DI FAMIGLIA
1. La capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.