Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 28Forma del matrimonio
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO IV RAPPORTI DI FAMIGLIA
1. Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.