Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 29Rapporti personali tra coniugi
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO IV RAPPORTI DI FAMIGLIA
1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o piu' cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.