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Legge 31 maggio 1995, n. 218 · Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 3Ambito della giurisdizione

TITOLO II GIURISDIZIONE ITALIANA

In KraftAmtlicher Text

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto e' domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell' articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui e' prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804 , e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorche' il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

Nota all' art. 3: - La legge 21 giugno 1971, n. 804 , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968".