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Legge 31 maggio 1995, n. 218 · Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 4Accettazione e deroga della giurisdizione

TITOLO II GIURISDIZIONE ITALIANA

In KraftAmtlicher Text

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

2. La giurisdizione italiana puo' essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e' provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

3. La deroga e' inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.