Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 70Esecuzione richiesta in via diplomatica
TITOLO IV EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.