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Legge 31 maggio 1995, n. 218 · Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 70Esecuzione richiesta in via diplomatica

TITOLO IV EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI

In KraftAmtlicher Text

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.