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Legge 31 maggio 1995, n. 218 · Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 71Notificazione di atti di autorita' straniere

TITOLO IV EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI

In KraftAmtlicher Text

1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita' straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

2. La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

3. La notificazione avviene secondo le modalita' previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalita' richieste dall'autorita' straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto puo' essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.