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Legge 28 agosto 1997, n. 285 · Legge 28 agosto 1997, n. 285 — Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza

Legge 28 agosto 1997, n. 285 Art. 6Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero

In KraftAmtlicher Text

1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonche' occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacita' di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.

2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 .

Nota all'art. 6, comma 2: - Il titolo del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (in Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259), e': "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche".