Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 28 agosto 1997, n. 285 · Legge 28 agosto 1997, n. 285 — Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza

Legge 28 agosto 1997, n. 285 Art. 7Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

In KraftAmtlicher Text

1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilita', ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;

b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilita';

c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunita' locale, anche amministrativa.