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Legge 27 dicembre 1997, n. 449 · Legge 27 dicembre 1997, n. 449 — Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Art. 61Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA CAPO IV ALTRE DISPOSIZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. I termini sostanziali e processuali di cui all' articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 , sono sospesi dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997.