Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Art. 62Organico della CONSOB
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA CAPO IV ALTRE DISPOSIZIONI
1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , nonche' quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all' articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) provvedera' al completamento del proprio organico, come rideterminato dall' articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unita' mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 3.