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Legge 18 agosto 2000, n. 235 · Legge 18 agosto 2000, n. 235 — Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari

Legge 18 agosto 2000, n. 235 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all' articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 . La cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione".