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Legge 18 agosto 2000, n. 235 · Legge 18 agosto 2000, n. 235 — Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari

Legge 18 agosto 2000, n. 235 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 , e' sostituito dal seguente: "La notizia di ciascun protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell' articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , e successive modificazioni, o dell' articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione".

2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 , e' sostituito dal seguente: "3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l' articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 , sono abrogati".