Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 8
Capo I MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
1. Dopo l' articolo 334 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazioni difensiva) - 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte".
Verweist auf
- Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 334