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Legge 7 dicembre 2000, n. 397 · Legge 7 dicembre 2000, n. 397 — Disposizioni in materia di indagini difensive

Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 8

Capo I MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' articolo 334 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazioni difensiva) - 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte".