Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 7 dicembre 2000, n. 397 · Legge 7 dicembre 2000, n. 397 — Disposizioni in materia di indagini difensive

Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 9

Capo I MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date".

Nota all'art. 9: - Il testo dell' art. 362 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini della indagini. Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.".