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Legge 6 marzo 2001, n. 60 · Legge 6 marzo 2001, n. 60 — Disposizioni in materia di difesa d'ufficio

Legge 6 marzo 2001, n. 60 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorita' giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche".

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.