Legge 6 marzo 2001, n. 60 · Legge 6 marzo 2001, n. 60 — Disposizioni in materia di difesa d'ufficio
Legge 6 marzo 2001, n. 60 Art. 9
1. Il comma 3 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 29 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e' riportato in nota all'art. 14.
Verweist auf
- Legge 6 marzo 2001, n. 60 Art. 14
- Legge 6 marzo 2001, n. 60 Art. 29