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Legge 27 marzo 2001, n. 122 · Legge 27 marzo 2001, n. 122 — Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

Legge 27 marzo 2001, n. 122 Art. 10Unioni nazionali dei produttori

In KraftAmtlicher Text

1. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualita' della gestione dell'offerta nonche' di rafforzare i rapporti di filiera.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 .

Nota all' art. 10 : - L' art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 , e' riportato in nota all'art. 8.