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Legge 27 marzo 2001, n. 122 · Legge 27 marzo 2001, n. 122 — Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

Legge 27 marzo 2001, n. 122 Art. 9Acquacoltura in acque marine

In KraftAmtlicher Text

Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine".

Nota all'art. 9: - Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell' art. 2135 del codice civile , i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.".