Legge 1 giugno 2002, n. 120 Art. 3
1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, e' autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003. ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 739) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120 , e' ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 746) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120 , e' ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021".