Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 1 giugno 2002, n. 120 · Legge 1 giugno 2002, n. 120 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997

Legge 1 giugno 2002, n. 120 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:

a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;

b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;

c) Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;

d) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: 12.242 per il 2004;

e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;

g) Ministero per i beni e le attivita' culturali: 6.130 per il 2004;

h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.