Legge 11 luglio 2002, n. 148 Art. 3
1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, ((gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy),)) le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.