Legge 11 luglio 2002, n. 148 Art. 4
1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione e' disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.