Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Art. 77Interventi ambientali
CAPO V FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)) .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 .
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998. n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7. All' articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto. 2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture. 2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi. 2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003 il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003.