Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Art. 78Fondo per lo sviluppo sostenibile
CAPO V FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all' articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e' riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all' articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , istituite a decorrere dal 1 gennaio 2000.