Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 11 agosto 2003, n. 228 · Legge 11 agosto 2003, n. 228 — Misure contro la tratta di persone

Legge 11 agosto 2003, n. 228 Art. 3Modifica dell'articolo 602 del codice penale

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 602 del codice penale e' sostituito dal seguente: "ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se la persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".