Legge 11 agosto 2003, n. 228 · Legge 11 agosto 2003, n. 228 — Misure contro la tratta di persone
Legge 11 agosto 2003, n. 228 Art. 4Modifica all'articolo 416 del codice penale
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente: "Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell' art. 416 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.».
Verweist auf
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 Art. 416