Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 7
Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE
1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408".
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell' art. 424 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato). - Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408.». - Per il testo dell' art. 408 del codice civile vedi l'art. 3 della legge qui pubblicata.
Verweist auf
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 3
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 408
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 419
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 424