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Legge 9 gennaio 2004, n. 6 · Legge 9 gennaio 2004, n. 6 — Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali

Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 8

Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 426 del codice civile , al primo comma , dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente convivente,".

Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell' art. 426 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.».