Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 8
Capo II MODIFICHE AL CODICE CIVILE
1. All' articolo 426 del codice civile , al primo comma , dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente convivente,".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell' art. 426 del codice civile come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.».
Verweist auf
- Legge 9 gennaio 2004, n. 6 Art. 426